Newsletter di Febbraio 2022 – Condizionalità rafforzata

Dal 2005, il sistema della condizionalità subordina l’erogazione del sostegno della Pac alla conformità da parte dei beneficiari delle norme riguardanti l’ambiente, i cambiamenti climatici, la salute pubblica, la salute degli animali, la salute delle piante e il benessere degli animali. La condizionalità fa parte integrante dell’architettura “ambientale” della Pac rappresentando il riferimento baseline da cui partire per impegni ambientali più ambiziosi.

L’impostazione è basata sui Criteri di gestione obbligatori (Cgo), ovverosia norme già vigenti a livello comunitario e nazionale e sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa), cioè condizioni particolari dettare dalla Condizionalità per l’attività agricola. 

La nuova Pac 2023-2027 prevede la condizionalità rafforzata. Il rafforzamento della condizionalità consegue alla soppressione del pagamento greening dal 2023, perché i suoi impegni sono stati inglobati nella nuova condizionalità, incrementando gli impegni da rispettare per ricevere il pagamento di base. A questo riguardo, in particolare, si segnala l’impatto della Bcaa 7 (rotazione delle colture nei seminativi) e della Bcaa 8 (obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi).

Le Bcaa passano da 7 a 9 ed includono, come anticipato, i tre seguenti impegni del greening:

– Bcaa 1: Mantenimento dei prati permanenti sulla base al rapporto tra prato permanente e superficie agricola;

– Bcaa 8: Rotazione delle colture, che sostituisce e modifica la diversificazione delle colture, prevista dal greening;

– Bcaa 9: che in parte riprende gli impegni attualmente previsti con le Ecologica Focus Area (Efa) abbassando la percentuale di impegno dal 5% al 4% sulla SAU.

L’elenco delle Bcaa e dei Cgo è riportato al termine della newsletter. Illustriamo brevemente le Bcaa 7 e 8 perché presentano le maggiori novità ed impatti.

La Bcaa 7 è molto più impattante, in quanto obbliga gli agricoltori alla rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse (riso). La rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo. La successione dei cereali appartenenti allo stesso genere (es. Triticum) è considerata come monosuccessione dello stesso cereale. Tuttavia una coltura secondaria, che completa il ciclo produttivo (es. una coltura intercalare, non da sovescio) consente di interrompere la successione; ad esempio, loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais, rispetta la condizionalità.

Sono esentate le aziende:

– i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

– la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

– con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;

– certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse.

La Bcaa 8 prevede una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi, a livello di azienda agricola, destinata ad aree ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, attraverso:

– il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;

– il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

La percentuale minima al 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Quindi sono escluse le colture azotofissatrici per soddisfare la Bcaa. La maggior parte degli agricoltori, nella Pac attuale, soddisfa le aree ecologiche tramite le colture azotofissatrici.

La loro esclusione rende complesso il rispetto della Bcaa 8. Gli agricoltori possono soltanto utilizzare gli elementi caratteristici del paesaggio (siepi, fasce tampone, ecc.) e il set aside ecologico.

Sono esentate le aziende:

– i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

– la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

– o con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Tabella Condizionalità rafforzata (in rosso nuove BCAA/CGO, sottolineato ex greening)

TEMIBCAA/CGO
CAMBIAMENTI CLIMATICIBCAA1 Mantenimento prati permanenti. Non deve diminuire di oltre il 5% (anno base 2018)

BCAA2 Protezione minima di zone umide e torbiere dal 2025

BCAA3 Divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante
ACQUABCAA4 Introduzione di fasce tampone lungo corsi d’acqua
SUOLOBCAA5 Gestione della lavorazione del terreno per limitare i rischi di degrado del suolo, considerando il gradiente della pendenza

BCAA6 Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili

BCAA7 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
BIODIVERSITA’ PAESAGGIOBCAA8 Percentuale minima (4%) di seminativi destinata ad elementi non produttivi, elementi caratteristici paesaggio e terreni a riposo

BCAA9 Divieto conversione o aratura prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
ACQUACGO 1 Direttiva 2000/60/CEE controllare fonti diffuse di inquinamento da fosfati

CGO 2 Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole
BIODIVERSITÀ  PAESAGGIOCGO 3 Direttiva 2009/147/CEE Direttiva Uccelli

CGO 4 Direttiva 92/43/CEE Direttiva Habitats
SICUREZZA ALIMENTARECGO 5 Reg. CE n. 178/2002 Sicurezza alimentare

CGO 6 Direttiva 96/22/CE Divieto utilizzo talune sostanze azione ormonica
PRODOTTI FITOSANITARICGO 7 Reg. CE n. 1107/2009 Immissione sul mercato prodotti fitosanitari

CGO 8 Direttiva 2009/128/CE Uso sostenibile pesticidi
BENESSERE ANIMALICGO 9 Direttiva 2008/119/CE Norme minime protezione vitelli

CGO 10 Direttiva 2008/120/CE Norme minime protezione suini

CGO 11 Direttiva 98/58/CE Protezione animali negli allevamenti